LA DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP).
IL DATORE
DI LAVORO
NON PUÒ
DELEGARE:
LA VALUTAZIONE
L’AGGIORNAMENTO DI TUTTI I
RISCHI PER LA SALUTE E PER
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
E L’ELABORAZIONE DEL
RELATIVO “DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI”;
Il DL è responsabile:
• della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e/o dei preparati chimici
impiegati;
• la sistemazione dei luoghi di lavoro;
• dell’indicazione delle idonee misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di
protezione individuale (DPI);
• della programmazione delle misure per garantire il miglioramento continuo dei livelli
di sicurezza e di ogni altra misura relativa alla salute e sicurezza sul lavoro.
Si può avvalere di figure specializzate (RSPP e Medico competente) e può delegare i suoi
compiti e doveri ad altre figure aziendali, con alcune eccezioni.
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NELLA NOSTRA
SOCIETÀ È...
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