
LA DESIGNAZIONE DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(RSPP).
IL DATORE
DI LAVORO
NON PUÒ 
DELEGARE:
LA VALUTAZIONE  
L’AGGIORNAMENTO DI TUTTI I 
RISCHI PER LA SALUTE E PER 
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
E L’ELABORAZIONE DEL 
RELATIVO “DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI”;
Il DL è responsabile:
•  della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e/o dei preparati chimici 
      impiegati; 
•  la sistemazione dei luoghi di lavoro;
•  dell’indicazione delle idonee misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di 
      protezione individuale (DPI); 
•  della programmazione delle misure per garantire il miglioramento continuo dei livelli 
      di sicurezza e di ogni altra misura relativa alla salute e sicurezza sul lavoro.
Si può avvalere di figure specializzate (RSPP e Medico competente) e può delegare i suoi 
compiti e doveri ad altre figure aziendali, con alcune eccezioni.
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NELLA NOSTRA
SOCIETÀ È...
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