
È RESPONSABILE DELLA 
DEFINIZIONE DEL 
CONTENUTO DELLA 
SORVEGLIANZA 
SANITARIA.
È nominato dal Datore di Lavoro, o da un suo delegato, nei casi in cui siano presenti 
rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria (ad esempio esposizione ad agenti 
chimici pericolosi per la salute, tra i quali quelli classificati come tossici acuti, 
sensibilizzanti, irritanti, corrosivi, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo 
riproduttivo; esposizione ad agenti biologici pericolosi; uso di videoterminali; 
movimentazione carichi; rumore; vibrazioni; radiazioni).
COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO PER 
LA REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO E PER LA REDAZIONE DEL RELATIVO 
DOCUMENTO ED È RESPONSABILE DELLA 
DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA CORRELATA AI 
RISCHI ACCERTATI NELL’AMBITO DELLA 
VALUTAZIONE STESSA (PROTOCOLLO 
SANITARIO) E DELLA SUA ATTUAZIONE.
01
 04
13
NELLA NOSTRA
SOCIETÀ È...