È RESPONSABILE DELLA
DEFINIZIONE DEL
CONTENUTO DELLA
SORVEGLIANZA
SANITARIA.
È nominato dal Datore di Lavoro, o da un suo delegato, nei casi in cui siano presenti
rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria (ad esempio esposizione ad agenti
chimici pericolosi per la salute, tra i quali quelli classificati come tossici acuti,
sensibilizzanti, irritanti, corrosivi, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo
riproduttivo; esposizione ad agenti biologici pericolosi; uso di videoterminali;
movimentazione carichi; rumore; vibrazioni; radiazioni).
COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO PER
LA REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO E PER LA REDAZIONE DEL RELATIVO
DOCUMENTO ED È RESPONSABILE DELLA
DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA CORRELATA AI
RISCHI ACCERTATI NELL’AMBITO DELLA
VALUTAZIONE STESSA (PROTOCOLLO
SANITARIO) E DELLA SUA ATTUAZIONE.
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NELLA NOSTRA
SOCIETÀ È...