La Valutazione dei Rischi è il processo fondamentale su cui si basa la gestione della
sicurezza, della salute e della prevenzione.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta l’evidenza documentale di un
processo permanente di prevenzione e di valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori e, pur mantenendo la completezza di informazione, deve essere
redatto secondo criteri improntati ad agevolare la comprensione dei contenuti, al fine di
renderlo un utile strumento operativo, anche attraverso gli opportuni allegati.
IN RELAZIONE ALLA SIGNIFICATIVITÀ DEL RISCHIO E
AI METODI DI CONTROLLO SEGUITI PER LA SUA
GESTIONE;
ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI VINCOLI NORMATIVI;
ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVI DATI CONOSCITIVI
SUSCETTIBILI DI MODIFICARE LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI PRESENTI O POTENZIALI (PER ESEMPIO
RISULTANZE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA CHE
EVIDENZIANO ALTERAZIONI DELLO STATO DI
SALUTE CORRELATE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA,
NUOVI DATI SUI RISCHI E SUI PERICOLI DERIVANTI
ANCHE DALL’ESPERIENZA E DELL’ANALISI DEGLI
EVENTI ACCADUTI, QUALI INFORTUNI SIGNIFICATIVI,
O NUOVE APPLICAZIONI DEL PRODOTTO);
ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI AGENTI CHIMICI E/O
SOSTANZIALI MODIFICHE AL CICLO PRODUTTIVO;
L’AGGIORNAMENTO
DEL DVR DEVE
AVVENIRE:
08
II DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
1
29
IL DVR DEVE ESSERE
RIELABORATO ENTRO
30 GIORNI DAL
VERIFICARSI DELLE
CONDIZIONI A FIANCO
EVIDENZIATE.