Con la finalità di migliorare il coinvolgimento dell’impresa sull’obiettivo del
miglioramento continuo, è necessario che le Parti a livello aziendale (Datore di lavoro o
suo delegato, RLSSA e RSU) definiscano le modalità informative, nel rispetto delle
esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche dell’impresa, sugli argomenti
trattati nel corso della riunione periodica e sulle risultanze di maggiore rilevanza della
stessa.
Tale informativa deve quindi essere congiunta e costituisce un fondamentale momento
della realizzazione del processo di partecipazione.
DOCUMENTO CONGIUNTO, SIGNIFICATIVAMENTE
SEMPLIFICATO RISPETTO ALLA
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NELLA RIUNIONE
PERIODICA, E IDONEO AD ESSERE VEICOLATO A
TUTTI I LAVORATORI E DA ESSI ADEGUATAMENTE
COMPRESO;
RIUNIONE IN FORMA ASSEMBLEARE TENUTA
CONGIUNTAMENTE DA RAPPRESENTANTI
DELL’IMPRESA E DEI LAVORATORI.
L’INFORMATIVA
PUÒ ASSUMERE,
A SCELTA DELLE
PARTI AZIENDALI,
LA FORMA DI:
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L’INFORMAZIONE
AI LAVORATORI
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