
Con la finalità di migliorare il coinvolgimento dell’impresa sull’obiettivo del 
miglioramento continuo, è necessario che le Parti a livello aziendale (Datore di lavoro o 
suo delegato, RLSSA e RSU) definiscano le modalità informative, nel rispetto delle 
esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche dell’impresa, sugli argomenti 
trattati nel corso della riunione periodica e sulle risultanze di maggiore rilevanza della 
stessa.
Tale informativa deve quindi essere congiunta e costituisce un fondamentale momento 
della realizzazione del processo di partecipazione.
DOCUMENTO CONGIUNTO, SIGNIFICATIVAMENTE 
SEMPLIFICATO RISPETTO ALLA 
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NELLA RIUNIONE 
PERIODICA, E IDONEO AD ESSERE VEICOLATO A 
TUTTI I LAVORATORI E DA ESSI ADEGUATAMENTE 
COMPRESO;
RIUNIONE IN FORMA ASSEMBLEARE TENUTA 
CONGIUNTAMENTE DA RAPPRESENTANTI 
DELL’IMPRESA E DEI LAVORATORI.
L’INFORMATIVA
PUÒ ASSUMERE, 
A SCELTA DELLE 
PARTI AZIENDALI, 
LA FORMA DI:
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L’INFORMAZIONE
AI LAVORATORI 
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